IL TRIBUNALE Nella causa civile n. 147/1999 R.G. avente per oggetto «Revindica e risarcimento danni» tra Cavaliere Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Viscardi e Stefania Pontrandolfi, in virtu' di mandato a margine dell'atto di citazione, ed elett. te dom. to presso lo studio dell'avv. Gennaro Feo in Casalvelino, alla via Velia, attore; e A.N.A.S. Azienda Autonoma delle Strade, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, ed elett. te domiciliata presso la stessa in Salerno, C.so V. Emanuele n. 58, convenuta; Ha pronunciato la seguente ordinanza: Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1999 Cavaliere Antonio, premesso che L'A.N.A.S. - Compartimento della viabilita' della Campania - veniva autorizzata dal Prefetto di Salerno, in data 21 ottobre 1974, ad accedere nel fondo sito in Morigerati, localita' Mastromarco, censito in Catasto al Fol. 10, p.lle 57 e 197, a seguito di frazionamento operato dall'A.N.A.S. dell'originaria unica p.lla 57; successivamente, con decreto del 14 febbraio 1975, il Prefetto di Salerno autorizzava l'A.N.A.S. ad occupare in via d'urgenza il predetto fondo; nel mese di aprile 1976, l'A.N.A.S. occupava il predetto fondo iniziando la costruzione della variante alla S.S. 18 + 517 «Bussentina»; il predetto, decreto di occupazione d'urgenza scadeva nell'aprile 1978 e da allora 1'A.N.A.S. deteneva illegittimamente il predetto fondo, senza alcun titolo, non avendo provveduto a perfezionare il provvedimento ablativo; Tutto cio' premesso, domandava l'immediato rilascio del fondo, previa riduzione in pristino dello stesso, oltre al risarcimento danni per l'occupazione e per l'eventuale trasformazione irreversibile del fondo stesso. La convenuta si costituiva solo nell'udienza ex art. 184 c.p.c., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei diritti azionati dall'attore. Il g.i. invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nell'udienza del 14 febbraio 2003 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la usa passava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'art 3, d.lgs. n. 80/1998 stabilisce che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia». Per quello che riguarda il problema della successione delle leggi nel tempo, allo scopo di accertare se la normativa in oggetto si applica alla fattispecie che forma oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che la norma relativa alla giurisdizione e' una norma di diritto processuale. L'art. 25 c.p.c. stabilisce, a questo proposito, che «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente ai momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i mutamenti della legge o dello stato medesimo». La domanda dell'attore e' stata proposta con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1999, quando era gia' in vigore la richiamata normativa che determina la giurisdizione del giudice amministrativo. Ed infatti e' stato stabilito che «Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione di responsabilita' ai sensi dell'art. 2043 c.c. proposta, in epoca anteriore alla data di inizio di efficacia delle disposizioni dettate in tema di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998» (Cass. 17 dicembre 2001, n. 15939). Deve osservarsi, tuttavia, che e' stata dichiarata, con sentenza Cass. 25 maggio 2000 n. 43, non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, che e' stata rimessa alla Corte costituzionale, con la seguente motivazione: «In materia di espropriazioni, l'art. 34, d.lgs. n. 80/1998 trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), ed il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima.... Ne deriva che non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del citato art. 34, in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». Sulla base di tale decisione della S.C., si ritiene opportuno sospendere il presente giudizio e rimettere la medesima questione alla Corte costituzionale, in quanto la soluzione della stessa e' rilevante ai fini della decisione.