IL TRIBUNALE

    Nella causa civile n. 147/1999 R.G. avente per oggetto «Revindica
e  risarcimento  danni» tra Cavaliere Antonio, rappresentato e difeso
dagli  avv.  Alfonso  Viscardi  e Stefania Pontrandolfi, in virtu' di
mandato a margine dell'atto di citazione, ed elett. te dom. to presso
lo  studio  dell'avv.  Gennaro  Feo  in  Casalvelino, alla via Velia,
attore;  e  A.N.A.S.  Azienda  Autonoma delle Strade, rappresentata e
difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, ed elett.
te  domiciliata  presso la stessa in Salerno, C.so V. Emanuele n. 58,
convenuta;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza:
    Con  atto  di  citazione notificato il 12 febbraio 1999 Cavaliere
Antonio,  premesso  che  L'A.N.A.S.  - Compartimento della viabilita'
della  Campania - veniva autorizzata dal Prefetto di Salerno, in data
21 ottobre  1974, ad accedere nel fondo sito in Morigerati, localita'
Mastromarco, censito in Catasto al Fol. 10, p.lle 57 e 197, a seguito
di  frazionamento  operato  dall'A.N.A.S. dell'originaria unica p.lla
57;
    successivamente, con decreto del 14 febbraio 1975, il Prefetto di
Salerno  autorizzava  l'A.N.A.S.  ad  occupare  in  via  d'urgenza il
predetto fondo;
    nel  mese  di  aprile 1976, l'A.N.A.S. occupava il predetto fondo
iniziando   la   costruzione  della  variante  alla  S.S.  18  +  517
«Bussentina»;
    il predetto, decreto di occupazione d'urgenza scadeva nell'aprile
1978  e  da  allora  1'A.N.A.S. deteneva illegittimamente il predetto
fondo,  senza  alcun  titolo, non avendo provveduto a perfezionare il
provvedimento ablativo;
    Tutto  cio'  premesso,  domandava l'immediato rilascio del fondo,
previa  riduzione  in  pristino  dello  stesso, oltre al risarcimento
danni    per   l'occupazione   e   per   l'eventuale   trasformazione
irreversibile del fondo stesso.
    La  convenuta si costituiva solo nell'udienza ex art. 184 c.p.c.,
eccependo   il   proprio  difetto  di  legittimazione  passiva  e  la
prescrizione dei diritti azionati dall'attore.
    Il  g.i.  invitava  le  parti  a  precisare  le conclusioni sulla
questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nell'udienza del 14 febbraio 2003 le parti precisavano le conclusioni
come  in  atti  e la usa passava in decisione, con la concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
    L'art  3,  d.lgs.  n. 80/1998  stabilisce che «Sono devolute alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia».
    Per quello che riguarda il problema della successione delle leggi
nel  tempo,  allo  scopo  di  accertare se la normativa in oggetto si
applica  alla  fattispecie  che  forma oggetto del presente giudizio,
deve osservarsi che la norma relativa alla giurisdizione e' una norma
di  diritto  processuale.  L'art.  25  c.p.c.  stabilisce,  a  questo
proposito,  che  «La giurisdizione e la competenza si determinano con
riguardo  alla  legge  vigente  ed  allo  stato di fatto esistente ai
momento  della  proposizione  della  domanda,  e  non hanno rilevanza
rispetto ad esse i mutamenti della legge o dello stato medesimo».
    La  domanda  dell'attore  e' stata proposta con atto di citazione
notificato  il  12 febbraio  1999,  quando  era  gia'  in  vigore  la
richiamata  normativa  che  determina  la  giurisdizione  del giudice
amministrativo.
    Ed  infatti  e'  stato stabilito che «Rientra nella giurisdizione
del  giudice ordinario l'azione di responsabilita' ai sensi dell'art.
2043  c.c.  proposta,  in  epoca  anteriore  alla  data  di inizio di
efficacia  delle  disposizioni  dettate  in tema di giurisdizione del
giudice  amministrativo  ai  sensi  dell'art. 34,  d.lgs. n. 80/1998»
(Cass. 17 dicembre 2001, n. 15939).
    Deve  osservarsi, tuttavia, che e' stata dichiarata, con sentenza
Cass. 25 maggio 2000 n. 43, non manifestamente infondata la questione
di legittimita' dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, che e' stata rimessa
alla  Corte  costituzionale, con la seguente motivazione: «In materia
di  espropriazioni,  l'art.  34,  d.lgs.  n. 80/1998  trasferisce dal
giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si
faccia  valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza
titolo  (per  originaria  carenza o successiva inefficacia del titolo
stesso),  ed  il  diritto  al  risarcimento del danno per occupazione
illegittima....  Ne  deriva  che  non  e' manifestamente infondata la
questione  di  illegittimita'  costituzionale  del citato art. 34, in
relazione   all'art.  76  Cost.,  per  eccesso  di  delega  conferita
dall'art. 11, quarto comma lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella
parte   in   cui   sottrae   al  giudice  ordinario  e  devolve  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  cause  su
diritti  soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica
amministrazione  in procedure espropriative finalizzate alla gestione
del territorio».
    Sulla  base  di  tale  decisione della S.C., si ritiene opportuno
sospendere  il  presente  giudizio  e rimettere la medesima questione
alla  Corte  costituzionale,  in  quanto la soluzione della stessa e'
rilevante ai fini della decisione.